1. Condizioni Generali
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura (CG) valgono per i rapporti giuridici tra la BSH Elettrodomestici SA (fornitore) e i suoi clienti (acquirente) e sono vincolanti se vengono dichiarate applicabili nell’offerta, nella lista dei prodotti e nel listino prezzi o nella conferma d’ordine.
1.2 Le Condizioni Generali dell’acquirente divergenti, contrastanti e / o complementari sono valide solo quando e se confermate dal fornitore per iscritto. Tutte le modifiche e le integrazioni alle presenti CG (inclusa la presente clausola), per essere valide, devono essere effettuate per iscritto.
1.3 Se una qualsiasi disposizione di queste CG è invalida o incompleta, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata.
1.4 Il fornitore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CG. Per qualsiasi imprecisioni e/o contraddizioni tra il testo tedesco, francese e italiano delle presenti CG, il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede.
1.5 Queste condizioni hanno validità a decorrere da luglio 2016 e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di vendita e di fornitura del fornitore.
1.6 Se la nostra consegna comprende anche software comunemente in commercio, compresa la relativa documentazione, si applicano esclusivamente le condizioni di consegna e di licenza dei fornitori terzi interessati.
1.7 Per la fornitura di pezzi di ricambio si applicano le condizioni di fornitura per i pezzi di ricambio.
2. Offerta e accettazione
2.1 Il contratto tra il fornitore e l’acquirente viene perfezionato quando il fornitore invia all’ acquirente la sua conferma d’ordine scritta, per posta, fax o mail.
2.2 Le offerte che non contengono alcun termine d’accettazione non sono vincolanti.
3. Opuscoli pubblicitari, disegni e documenti tecnici
3.1 Salvo accordo divergente, gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore impegnativo solo se espressamente assicurate.
3.2 Ogni partner contrattuale conserva tutti i diritti su disegni, documenti tecnici e software consegnati all’altro partner contrattuale. Quest'ultimo ne riconosce i diritti e s'impegna a non trasmettere a terzi, senza consenso scritto da parte del fornitore, disegni, documentazione e software, né ad utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti.
4. Prezzi
4.1 Salvo accordo divergente, i prezzi di vendita del fornitore s'intendono netti in franchi svizzeri.
4.2 Richieste particolari da parte dell’acquirente (ad esempio, la consegna ad un indirizzo diverso da quello dell’acquirente, una spedizione espressa o un imballaggio speciale), ove possibile, verranno prese in considerazione. I costi aggiuntivi risultanti sono a carico dell'acquirente.
4.3 Se intervengono dei cambiamenti nelle condizioni alla base della formazione del prezzo, e in particolare in caso di oscillazioni monetarie o di imposte statali/amministrative, tasse, diritti doganali, ulteriori imposte, ecc. entrati in vigore nel periodo compreso fra l'offerta e il termine di consegna accordato, il fornitore è autorizzato ad adeguare i prezzi e le condizioni ai cambiamenti intervenuti.
5. Riserva di proprietà
5.1 La merce consegnata rimane di proprietà del fornitore fino al pagamento completo dell'intero importo convenuto. In caso di pagamento ritardato da parte dell’acquirente, il fornitore è autorizzato a fare iscrivere una riserva di proprietà nei registri pubblici, a spese dell’acquirente.
5.2 L’acquirente, a sue spese, s'impegna a mantenere in buono stato gli oggetti consegnati per tutta la durata della riserva di proprietà e li assicurerà a favore del fornitore, contro furto, rottura, incendio, danni provocati dall'acqua e altri rischi. Inoltre adotterà tutte le misure necessarie a impedire il pregiudizio o l'annullamento del diritto di proprietà del fornitore.
6. Condizioni di pagamento
6.1 Salvo accordo divergente, l’acquirente deve provvedere al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data della fattura, al netto, senza sconti né deduzioni, tramite bonifico bancario, su uno dei seguenti conti: conto UBS n. 0230-140579.01F. L'acquirente non è autorizzato a compensare tali pagamenti con qualsiasi pretesa da parte sua nei confronti del fornitore.
6.2 Dopo la scadenza del termine di pagamento di 30 giorni o del termine convenuto, l’acquirente è tenuto a corrispondere, senza diffida, un interesse di mora del 5%. Il fornitore può concedere all'acquirente una proroga del termine di 10 giorni, dopo la cui scadenza, a seguito di comunicazione scritta, può retrocedere dal contratto entro 5 giorni lavorativi o richiedere il risarcimento dei danni o la prosecuzione del pagamento del prezzo di acquisto.
6.3 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, a partire dal 2° sollecito, il fornitore si riserva il diritto di fatturare all'acquirente CHF 10,- quale rimborso spese amministrative. Possono essere applicate ulteriori spese di riscossione (ad esempio, come da https://fairpay.ch).
7 Condizioni di consegna
7.1 Le consegne all’acquirente in Svizzera s'intendono franco fabbrica (cioè dal magazzino del fornitore), in conformità alle INCOTERMS 2020.
7.2 Date e termini di consegna concordati non costituiscono contratti a termine fisso e vengono rispettati da parte del fornitore in considerazione delle possibilità normali di approvvigionamento del materiale, di produzione e di trasporto.
7.3 Le date e i termini di consegna vengono posticipati se intervengono impedimenti che il fornitore non ha potuto evitare, nonostante la dovuta diligenza. Tali impedimenti sono ad esempio, grossi guasti agli impianti produttivi, conflitti sul lavoro, subforniture ritardate o difettose e cause di forza maggiore.
7.4 Il fornitore si riserva di rifiutare la consegna se le condizioni di pagamento concordate, non sono soddisfatte da parte dell’acquirente.
7.5 Il fornitore non è responsabile del ritardo nella consegna. L’avanzamento di richieste di risarcimento danni da parte dell’acquirente è ammesso solo in caso di colpa grave e dolo.
7.6 L’acquirente deve confermare la ricezione della merce controfirmando la bolla di consegna che accompagna la merce, mediante l'apposizione di una firma legalmente valida. Egli garantisce inoltre che a firmare siano esclusivamente rappresentanti autorizzati.
8. Passaggio dei profitti e dei rischi
8.1 I profitti e i rischi relativi alla fornitura passano dal fornitore all’acquirente nel momento in cui la merce a magazzino viene consegnata per essere spedita.
8.2 Se la consegna è ritardata su richiesta dell’acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore, il rischio passa all’acquirente, al più tardi alla data di consegna iniziale convenuta franco fabbrica o franco magazzino. A partire da questo momento la fornitura è immagazzinata e assicurata a rischio e a spese dell’acquirente.
9. Verifica e accettazione della fornitura
9.1 L’acquirente è tenuto a controllare la fornitura entro 8 giorni dalla ricezione. Eventuali difetti rilevati dovranno essere reclamati per iscritto al fornitore, al più tardi all’ottavo giorno dal ricevimento della merce, dietro indicazione concreta dei difetti riscontrati. In caso di mancata denuncia al fornitore, nei termini previsti, la fornitura si considera accettata. I difetti occulti, successivamente riscontrati, devono essere immediatamente biasimati.
9.2 Il fornitore è garante e responsabile per la merce difettosa, solo in conformità alle seguenti disposizioni:
10. Garanzia, responsabilità per difetti
10.1 Salvo accordo divergente, il termine di garanzia per l’oggetto fornito è di 24 mesi. Il periodo ha inizio a decorrere dalla data di fatturazione all’acquirente.
10.2 Per la garanzia di qualità, il fornitore è responsabile solo se da lui espressamente confermata per iscritto.
10.3 La garanzia si estingue se l’acquirente o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza precedente accordo scritto da parte del fornitore, o se in caso di difetto, l’acquirente non adotta immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno o non concede al fornitore la possibilità di rimediarvi.
10.4 Il fornitore si impegna, a sua discrezione e su richiesta scritta dell’acquirente, a riparare immediatamente o sostituire tutte le parti della fornitura, oggettivamente comprovabili, risultanti difettose a causa di materiale scadente, di costruzione difettosa o esecuzione imperfetta, le quali, sino alla scadenza della garanzia, risultino danneggiate o inutilizzabili. Le parti difettose sostituite diventano di proprietà del fornitore, salvo espressa rinuncia da parte dello stesso.
10.5 Per le parti oggetto della fornitura, sostituite o riparate, ha inizio un nuovo periodo di garanzia della durata di 12 mesi a partire dalla data di emissione della fattura, se il periodo di garanzia dell’oggetto della fornitura, di cui al par. 10.1, scade prima.
10.6 Per i danni causati da normale usura, manutenzione impropria, inosservanza delle istruzioni d'uso, sollecitazioni eccessive, apparecchiature inappropriate, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, o da ogni altra causa non imputabile al fornitore, l’unico responsabile è l’acquirente.
11. Sicurezza dei prodotti
11.1 Il fornitore, in qualità di produttore, è l’unico responsabile per la sicurezza della merce consegnata all’acquirente, ai sensi dell’Articolo 3 e seguenti della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; SR 930.11).
11.2 L’acquirente deve assolvere ai suoi obblighi, ai sensi dell’Articolo 8 par. 4 LSPro, per quanto riguarda il controllo della sicurezza delle merci acquistate dal fornitore. In particolare, egli è tenuto ad adottare misure che consentano la tracciabilità delle merci, come ad esempio la attenta conservazione delle prove di acquisto o delle bolle di consegna ai suoi clienti.
11.3 Se l’acquirente dovesse constatare o avere motivo di credere che queste merci possano costituire un pericolo per la sicurezza o per la salute dell’utilizzatore o di terzi, deve provvedere ad informare immediatamente il fornitore. Esclusivamente il fornitore ha l’obbligo di informare l’autorità esecutiva competente, ai sensi dell’Articolo 8 par. 5 LSPro.
11.4 Il fornitore è soggetto all’obbligo di riservatezza nei confronti dei media in merito a eventuali risultanze e/o ipotesi, ai sensi del par. 11.3 di queste CG. Inoltre, all’acquirente è vietato riparare personalmente gli eventuali danni di prodotti o di merci acquistate dal fornitore.
12. Protezione dei dati
12.1 Il fornitore è parte del Gruppo Bosch. I dati personali degli acquirenti saranno trattati all'interno del Gruppo Bosch. I dati personali possono essere trattati dal Gruppo Bosch sul territorio nazionale e all'estero per le seguenti finalità:
• a) gestione di ordini e fornitura di servizi
• b) gestione e assistenza dei rapporti con la clientela
• c) fatturazione
• d) sondaggi sui prodotti
• e) marketing
12.2 Se i dati vengono trasferiti a fornitori esterni di servizi, il fornitore garantisce il rispetto della protezione dei dati, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
13. Commercio estero
13.1. Ciascuna delle parti ha il diritto di rifiutarsi di adempiere al contratto qualora le norme sul commercio estero, in particolare le norme nazionali e internazionali sul controllo delle (ri)esportazioni e le norme doganali, compresi gli embarghi e le altre sanzioni statali, applicabili al presente contratto e/o all'esecuzione del contratto (di seguito “Norme sul commercio estero”), rendessero impossibile o vietassero l'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. In tali casi, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal presente contratto di acquisto nella misura in cui le norme sul commercio estero e sui pagamenti rendessero impossibile o vietassero il corretto adempimento del contratto.
13.2. Se l'adempimento del contratto venisse ritardato a causa di requisiti di autorizzazione , approvazione, o simili o a causa di altre procedure in conformità alle normative sul commercio estero (di seguito collettivamente denominate “autorizzazione”), le scadenze e le date concordate saranno prorogate/posticipate del periodo che intercorre tra la stipula del contratto e la concessione dell'autorizzazione. Se l'autorizzazione venisse rifiutata o non venisse concessa entro 12 mesi dalla richiesta, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto in toto o nella misura in cui l'adempimento del contratto richiedesse l'autorizzazione.
13.3. Su nostra richiesta, il Cliente è tenuto a fornirci tutte le informazioni e i documenti che ci occorrono per ottemperare alle normative sul commercio estero o che le autorità ci impongono di esibire. Ciò può includere, in particolare, informazioni sull'utente finale, sulla destinazione e sullo scopo di utilizzo (finale) delle forniture. Siamo autorizzati a rifiutare l'ordine o a recedere dal contratto o a rifiutare l'esecuzione se il cliente non ci fornisce tali informazioni e documenti entro un termine ragionevole da noi stabilito.
13.4. Se il cliente dovesse consegnare le nostre forniture a terzi (comprese le società affiliate del Cliente), il Cliente si impegna a rispettare le norme sul commercio estero, nella misura in cui l’inosservanza potrebbe comportare una violazione dei nostri obblighi di agire o astenersi dall'agire in base alle norme sul commercio estero. Se il cliente viola questo obbligo, abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento del contratto nella misura in cui l'inadempienza dovesse comportare una violazione dei nostri obblighi di agire o astenersi dall'agire in base alle normative sul commercio estero o di recedere dal contratto in tale misura.
13.5. Nella misura in cui il Cliente acquisti da noi merci che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (CE) 765/2006 e successive modifiche, o delle corrispondenti normative svizzere, si applica quanto segue:
13.5.1 Al Cliente è vietato vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o in Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o in Bielorussia, qualsiasi merce e la relativa tecnologia fornita ai sensi del presente contratto o in relazione ad esso, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o dell'articolo 8g del Regolamento (CE) 765/2006, e successive modifiche, o della corrispondente normativa svizzera.
13.5.2 Il Cliente si impegna ad operare al meglio per garantire che lo scopo della clausola 13.5.1 non sia vanificato da terzi nella più ampia catena di fornitura, compresi i potenziali rivenditori, e per stabilire e mantenere un meccanismo di monitoraggio appropriato a tale scopo.
13.5.4 Se il Cliente violasse, almeno per negligenza, la clausola 13.5.1 o 13.5.2 del presente contratto, ciò ci autorizzerebbe a interrompere immediatamente ulteriori forniture al Cliente e a recedere dal presente contratto.
13.5.5 Il Cliente è tenuto a informarci immediatamente di eventuali problemi nell'applicazione delle clausole 13.5.1 o 13.5.2, incluse eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo della clausola 13.5.1. Il Cliente è tenuto a fornirci informazioni sul rispetto degli obblighi di cui alla clausola 13.5.1 o 13.5.2 entro due settimane dalla richiesta informale di tali informazioni.
13.6. La nostra responsabilità per danni in relazione o a causa del nostro rifiuto di adempiere al contratto, dell'annullamento dell'ordine o del recesso dal relativo contratto d'acquisto in conformità alle clausole di cui sopra è - nella misura consentita dalla legge - esclusa.
13.7. Qualora il Cliente dovesse restituirci la merce oltre i confini doganali, sarà tenuto a fornirci tutti i documenti e le informazioni necessarie, ad esempio la fattura proforma e la bolla di consegna, per una dichiarazione doganale di importazione completa e corretta della spedizione di ritorno e, nel caso di una fattura proforma, a indicare un valore che rifletta un prezzo di mercato abituale e la seguente nota “For Customs Purpose Only”. Nel determinare il valore, devono essere presi in considerazione tutti i componenti della merce (hardware e, se applicabile, software).
14. Diritto applicabile/foro giuridico
14.1 Il rapporto contrattuale tra il fornitore e l’acquirente è soggetto al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).
14.2 Il foro giuridico competente per l’acquirente e per il fornitore, è la sede giuridica del fornitore. Il fornitore ha tuttavia il diritto di citare in giudizio l’acquirente presso il suo luogo di domicilio
Dicembre 2024